Descrizione
Il fungo epigeo è il fungo comune che cresce nei boschi e sui prati.
La vendita di funghi epigei freschi spontanei può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).
La vendita dei funghi coltivati freschi rimane invece assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli (Legge 23/08/1993, n. 352, art. 14 e Decreto del Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376, art. 2).
Approfondimenti
Si possono commerciare le specie di funghi epigei e freschi definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376, all. I e quelli indicati dalla Legge 23/08/1993, n. 352, art. 16. Oltre a queste è possibile commerciare anche le specie indicate dalla Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 107.
È possibile commerciare altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purchè riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.
L'elenco delle specie di funghi che è possibile commerciare con la denominazione di "funghi secchi" è indicato dalla Legge 23/08/1993, n. 352, art. 17 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376, art. 5.
L'elenco delle specie di funghi che è possibile commerciare con la denominazione di "funghi porcini" è indicato dalla Legge 23/08/1993, n. 352, art. 17 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376, art. 7.