Descrizione
Per cose antiche si intendono i beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi e autoveicoli d'epoca.
Per cose usate si intendono gli oggetti privi di valore o di valore esiguo quali, ad esempio, vestiti, chincaglieria, bigiotteria.
Nel commercio di cose antiche e usate rientrano:
- oggetti con valore storico (cioè con oltre 50 anni) o artistico, elencati nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
- oggetti senza valore storico (cioè con meno di 50 anni) o artistico
- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori usati.
La vendita di cose antiche o usate può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività di vendita e commercio o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).
L'attività di vendita e commercio di cose antiche e usate (anche effettuata da privati e non a scopo di lucro) è liberamente esercitabile e pertanto non è soggetta ad alcun regime abilitativo (segnalazione certificata di inizio attività, autorizzazione, comunicazione o altro).
Solo per il commercio di oggetti preziosi e per l'usato di pregio occorre la licenza della Questura.
Approfondimenti
Per svolgere l'attività occorre possedere il registro di carico e scarico per cose antiche e usate, come indicato dalla Sentenza del Consiglio di Stato 02/03/2018, n. 00545/2018.