Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

Descrizione

Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.

Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi Regolamenti o Deliberazioni comunali.

Se il Comune non ha definito alcuna modalità il debitore può comunque chiedere la rateizzazione delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili secondo il seguente schema (Legge 27/12/2019, n. 160):

  • fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
  • da 100,01 € a 500,00 €, fino a quattro rate mensili
  • da 500,01 € a 3.000,00 €, da cinque a 12 rate mensili
  • da 3.000,01 € a 6.000,00 €, da 13 a 24 rate mensili
  • da 6.000,01 € a 20.000,00 €, da 25 a 36 rate mensili
  • oltre 20.000,00 €, da 37 a 72 rate mensili.

La domanda deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.

In Comune di Pero …

Il Comune di Pero, ha definito. a norma della L. 160/2019, con proprio Regolamento Generale delle Entrate le modalità relative alle rateizzazioni.

In particolare, l'art. 25 del citato Regolamento evidenzia quanto segue:

...Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di motivata e documentata difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento ordinario delle entrate patrimoniali o delle entrate dovute a titolo di accertamento o riscossione forzata, secondo un piano rateale. La richiesta deve essere presentata al protocollo del Comune dal contribuente o dai suoi rappresentanti, utilizzando lo specifico modulo. L’Ufficio competente elabora una o più proposte di rateizzazione nel rispetto dei limiti di cui ai commi successivi. La rateizzazione viene concessa con provvedimento del Funzionario Responsabile dell’Entrata notificato al richiedente. Il procedimento di accoglimento o diniego si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta fatti salvi specifici e motivati impedimenti alla definizione del procedimento da parte dell’ufficio competente. Il provvedimento è efficace e produce i propri effetti con il versamento della prima rata, dimostrata dal documento che attesta l’avvenuto pagamento. 

La dilazione di pagamento può essere mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale e semestrale. La durata della rateizzazione deve rispettare il seguente schema: 

a) massimo sei mesi per importi fino a € 500,00; 

b) massimo diciotto mesi per importi da € 500,01 a € 3.000,00 

c) massimo ventiquattro mesi per importi da € 3.000,01 a € 6.000,00; 

d) massimo trentasei mesi per importi oltre € 6.000,00. 

In caso la richiesta di rateizzazione sia presentata da una attività produttiva, professionale e di servizi, gli importi necessari per accedere alla rateizzazione nei termini esposti al punto precedente devono intendersi raddoppiati. Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 25.000,00, l’Ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. 

La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell’accoglimento dell’istanza avanzata dal debitore. 

La Giunta comunale ha la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con provvedimento, in cui vengano motivate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore. In caso di reiterato mancato o ritardato pagamento, dopo espresso sollecito, senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il Comune si riserva di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato in un’unica soluzione. A seguito della revoca del provvedimento di rateizzazione, il Comune o il soggetto concessionario avvia la procedura di riscossione forzata o procede ad iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo.