Versare l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)

Descrizione

Versare l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)

ICP è l'acronimo di "Imposta Comunale sulla Pubblicità" ed è dovuta per:

  • la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche effettuate in:
    • luoghi pubblici (vie, piazze, giardini pubblici ed aree comunque aperte al pubblico passaggio) e luoghi di libero accesso senza limitazioni o condizioni
    • luoghi aperti al pubblico, locali e le aree destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o nei quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da colui che, nel luogo medesimo, esercita un diritto od una potestà
    • ovvero che siano da tali luoghi percepibili.
  • affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

Sono soggetti all'imposta di pubblicità unicamente:

  • i messaggi diffusi nell'esercizio di un’ attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi
  • i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Attenzione: dal 1° gennaio 2021 con Legge 27/12/2019, n. 160 è stato istituito il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

In Comune di Pero …
Le tariffe ICP e Affissioni

Anno d'imposta 2021

Relativamente all'anno d'imposta 2021, con Deliberazione della Giunta comunale 29/12/2020, n.146  è stato deliberato che si applicano le tariffe 2020 in attesa di chiarimenti normativi relativamente al Canone Unico. La definizione delle tariffe 2021 potrà comportare l'applicazione di rimborsi o conguagli

Tariffe ICP 2021 (prorogate da anno 2019)

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Riduzioni ed esenzioni

Art. 16 - Riduzione dell'imposta
 

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 

  1. ∎ per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, salvo quanto previsto dall’articolo 17 comma 9
  2. ∎ per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
  3. ∎ per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
     

Art.17 - Esenzioni dall'imposta
 

Sono esenti dall’imposta:
 

  1. ∎ la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita, di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi  esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché  siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna  vetrina o ingresso
  2. ∎ gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione o l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato
  3. ∎ la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione
  4. ∎ la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita
  5. ∎ La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio
  6. ∎ la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui il Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art.13
  7. ∎ la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali
  8. ∎ le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  9. ∎ la pubblicità effettuata, purché inerente gli scopi sociali previsti nel proprio statuto, dalle ONLUS:
    • iscritte all’anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), tenuta presso l’Agenzia delle Entrate
    • cosiddette "Onlus di diritto" quali:
      • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 11/08/1991, n. 266) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel Decreto Ministeriale 25/5/1995
      • le Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee (Legge 26/02/1987, n. 49)
      • le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 08/11/1991, n. 381)
      • i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali per le quali permangono i requisiti per il riconoscimento della condizione di ONLUS nelle categorie sopra esposte
  10. ∎ le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, 'qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
Quando e come si paga

A seguito dell’emergenza Covid-19, per il pagamento della ICP sono previste per il 2020 dalla Deliberazione della Giunta comunale 21/07/2020, n. 61, le seguenti scadenze annuali:

  • • in unica soluzione entro il 30/09/2020 per importi uguali o inferiori a 1.600,00 €
  • • in unica soluzione entro il 30/09/2020, oppure in due rate di pari importo con scadenza 30/09/2020 e 30/11/2020 per importi superiori a 1.600,00 €.

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con i modelli F24, indicando come codice tributo 3964.

Ravvedimento operoso

Dal primo gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove norme sul ravvedimento operoso. 

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 che ha modificato il Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Per potersi avvalere di questa procedura, occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento di:

  1. ∎ imposta dovuta
  2. ∎ interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  3. ∎ sanzione in misura ridotta.

La sanzione viene calcolata in base alla tabella allegata

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Riferimenti: Francesca Brignole

email:tosap_icp_affissioni@comune.pero.mi.it

telefono: 0235371141-91