Versare l'imposta municipale propria (IMU)

Descrizione

Versare l'imposta municipale propria (IMU)

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").

L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.

L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).

In Comune di Pero …

Se l'importo dell'IMU relativo all'intero anno è inferiore o uguale ad euro 12,00 non devi versare l'imposta.

Le aliquote

Con la Deliberazione di Consiglio comunale 30/07/2020, n. 27 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020. Le aliquote hanno efficacia a partire dal 1 gennaio 2020.

Tipologia imponibileAliquota
Altri fabbricati (fabbricati, terreni, aree fabbricabili)1,06%
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie A/1,A/8,A/90,60%
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/86 1,06%
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES)1,06%
Immobili locati con accordo locale (l'imposta viene ridotta al 75%)0,46%
Immobili in uso gratuito a parenti che lo occupano come abitazione principale0,46%
Immobili locati1,06%
Immobili assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e da altri enti di edilizia residenziale pubblica non rientranti nella fattispecie degli alloggi sociali0,46%
Le detrazioni

Dall'imposta dovuta per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  200,00 € rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Ravvedimento operoso

Dal primo gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove norme sul ravvedimento operoso.

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 che ha modificato il Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Per potersi avvalere di questa procedura, occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo il pagamento di:

  • ∎ imposta dovuta
  • ∎ interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • ∎ sanzione in misura ridotta.
     

La sanzione viene calcolata in base alla tabella allegata

Calcola la tua IMU

Vai al sito di Riscotel, inserendo i dati richiesti per il tuo immobile (rendita, aliquota approvata dal comune, percentuale, mesi di possesso, ecc.) puoi calcolare l'IMU dovuta, anche in caso di ravvedimento. Le aliquote da riportare sono quelle disponibili nella sezione aliquote di questa pagina.

Calcolo della base imponibile per terreni edificabili - anno 2023

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 119/2023 è stata approvata la Perizia di stima dei valori venali delle aree edificabili per l'anno 2023, correlati all'approvazione del nuovo PGT.

La base imponibile è data dal valore in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta.

Di seguito le deliberazioni e i riferimenti relativi alle annualità antecedenti.

In calce vengono riportate le tabelle dei valori venali distinte per destinazione urbanistica, approvate con Deliberazione della Giunta comunale 15/10/2018, n. 111 e valevoli anche per l'anno 2019 e 2020 e fino al 2022:
 

 

Le zone di riferimento per i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili sono consultabili sulla seguente mappa:

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, che è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 

Con le Deliberazioni del Consiglio comunale 24/10/2018,n. 48 e della Giunta comunale 15/10/2018, n. 111 sono stati approvati i nuovi criteri per il calcolo della base imponibile delle aree edificabili ai fini IMU.

Le novità salienti sono:
  • ∎ in caso di aree edificabili non libere è previsto un apposito valore espresso in €/SLP
     
  • ∎ nel caso di lotti qualificati come pertinenziali caratterizzati da una superficie fino a 200 metri quadrati, senza considerare l’area di sedime del fabbricato principale, l’area edificabile qualificata come pertinenziale non sarà considerata autonomamente
     
  • ∎ nel caso in cui la superficie del lotto qualificato come pertinenziale sia superiore a 200 metri quadrati, viene altresì previsto che l’area edificabile qualificata come pertinenziale non sarà considerata in ogni caso autonomamente imponibile ove la capacità edificatoria ancora esprimibile, in termini di S.L.P., sia inferiore alla percentuale del 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell’immobile principale di cui l’area costituisce pertinenza, da rapportarsi all’indice attuale e non a quello utilizzato al momento della realizzazione del fabbricato principale, per cui in tale ipotesi il valore dell’area edificabile verrà considerato compreso nella rendita catastale attribuita al fabbricato di cui costituisce accessorio
     
  • ∎ ove, invece, la capacità edificatoria ancora esprimibile sia superiore alla percentuale del 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell’immobile principale di cui l’area costituisce pertinenza, da rapportarsi sempre all’indice attuale e non a quello utilizzato al momento della realizzazione del fabbricato principale, l’area edificabile verrà considerata autonomamente imponibile ai fini IMU in relazione all’intera SLP esprimibile.
     
Nel caso specifico di aree edificabili pertinenziali ai soli immobili principali adibiti ad uso abitativo esistenti nel tessuto consolidato, che abbiano dimensioni superiori a 200 m², e che esprimano una capacità edificatoria residua maggiore alla percentuale del 20% è prevista la possibilità per i contribuenti di:
  • ∎ individuare analiticamente i riferimenti catastali delle aree possedute che abbiano natura pertinenziale ad un fabbricato ad uso abitativo ed agli immobili allo stesso accessori
     
  • ∎ dichiarare la pertinenzialità dell’area a fronte della volontà di adibirla ad esclusivo servizio del bene principale, tanto da renderla non più autonomamente imponibile ai fini IMU
     
  • ∎ dichiarare di non volersi avvalere della capacità edificatoria ancora esprimibile dal lotto edificabile interessato dal fabbricato posseduto esistente

 

Si precisa che:
  • ∎ ai fini dell’individuazione delle aree pertinenziali, si dovrà tenere conto della definizione urbanistica di pertinenza (quindi come area a servizio dell’edificio principale conteggiata per la verifica della capacità edificatoria) e non invece della definizione tributaria di terreno pertinenziale (che presuppone una destinazione oggettiva ed immutabile a servizio del bene principale)
     
  • ∎ in caso di aree edificabili pertinenziali ai soli immobili principali adibiti ad uso abitativo esistenti nel tessuto consolidato la dichiarazione di pertinenzialità del contribuente comporterà (salvo ogni controllo ritenuto necessario da parte degli uffici comunali): la validità della stessa anche negli anni pregressi nell’ultimo quinquennio
     
  • ∎ da parte dell’Ufficio Tributi di riconoscere, entro il quinquennio, il rimborso dell’IMU versata (previa presentazione della domanda tramite lo sportello telematico), nel momento in cui il possessore dovesse presentare la sopra indicata dichiarazione IMU in relazione ad aree pertinenziali che non siano state utilizzate a fini edificatori o che non abbiano formato oggetto di cessione a terzi a fini edificatori nell’ultimo quinquennio e che abbiano formato oggetto di versamento ai fini IMU da parte del possessore
     
  • ∎ che nel caso il possessore o un proprio avente causa che dovessero proporre all’Ufficio Tecnico comunale una domanda di qualsiasi genere finalizzata a dare impulso all’utilizzo edificatorio dell’area inizialmente dichiarata come pertinenziale o dovessero cedere a terzi l’area pertinenziale oggetto di dichiarazione ai fini IMU, ovvero la relativa capacità edificatoria, l’Ufficio Tributi potrà procedere al recupero dell’imposta dovuta nei confronti del soggetto cedente, in osservanza del termine di decadenza quinquennale senza l’applicazione delle relative sanzioni tributarie.
     
 
In Comune di Pero …

In **Amministrazione Trasparente** - gli atti sono disponibili per la consultazione: i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e quelli dei dirigenti amministrativi sono consultabili o scaricabili, secondo i termini previsti dalla norma, indicando nelle sezioni specifiche i parametri di ricerca.

Con DCC (delibera di Consiglio Comunale) n.17/2023 è stato aggiornato Regolamento IMU.

Con DCC n. 41/2023 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2024.

Con DCC n. 5/2024 è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate.

 

 

Riferimenti: Linda Covino - Francesca Brignole

email:tributi@comune.pero.mi.it

telefono: 0235371191-41