Descrizione
Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:
- interventi in materia di turismo
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.
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Le tariffe
A partire dall'anno 2025 le tariffe per il calcolo dell'imposta di soggiorno, deliberate in data 03/12/2024 con Delibera di Giunta 101/2024, sono le seguenti:
Struttura ricettiva | tariffa |
Alberghi 1* | € 2,50 |
RTA 2** | € 2,50 |
Alberghi 2** / RTA 3*** | € 2,50 |
Alberghi 3*** / RTA 4**** | € 3,50 |
Alberghi 4**** e 5***** | € 5,00 |
Strutture alberghiere diverse da quelle sopra elencate (Alberghi diffusi e Condihotel) | € 2,50 |
Strutture ricettive non alberghiere (Case per ferie;Ostelli per la gioventù; Foresterie lombarde; Locande; Case e appartamenti per vacanze (CAV); Bed & breakfast (B&B); Rifugi escursionistici e Bivacchi fissi; Aziende ricettive all'aria aperta) | € 2,50 |
L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento.
Per il 2026 sono confermate le stesse tariffe.
Riduzioni ed esenzioni
I casi di riduzioni ed esenzioni dal pagamento dell'imposta di soggiorno sono definiti dal Regolamento Comunale approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale 23/07/2014, n. 32.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- minori di 18 anni
- personale appartenente a Forze dell'ordine in servizio
- soggetti che assistono degenti (massimo due accompagnatori per soggetto)
- soggetti che proseguono cure presso strutture sanitarie e relativo accompagnatore (massimo due accompagnatori per soggetto)
- soggetti con invalidità al 100%
- soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da pubbliche autorità
- soggetto afferente la struttura ricettiva (gestore, familiare, dipendente, collaboratore).
Per l’applicazione dell’esenzione va esibita al gestore della struttura apposita documentazione che dimostra il diritto all'esenzione. Per i minori di 18 anni è sufficiente presentare il documento di identità.
Sono inoltre previste le seguenti riduzioni dell'imposta:
- del 20% per ogni pernottamento successivo al quinto pernottamento in strutture alberghiere
Versamenti
I gestori delle strutture ricettive provvedono a riversare al comune, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le somme riscosse per giorni di presenza e numero di soggetti passivi, al netto delle somme non dovute dai soggetti esenti e di quelle non versate dai soggetti inadempienti.
Si invitano i gestori, in sede di riversamento dell'IDS, a inserire nella descrizione del bonifico, da effettuare utilizzando l'IBAN IT42Z0538733560000046026871 (intestato alla Tesoreria del Comune di Pero presso BPER Banca S.p.A., Via Sempione 80, Pero), i seguenti dati:
1) anagrafica struttura
2) mese di riferimento del versamento
3) numero ospiti relativi al mese di riferimento
4) importo della IDS versata
5) numero eventuale dei soggetti esenti/che rifiutano di pagare IDS
Esempio di compilazione della causale:
AnKore B&B C.Fisc./P.IVA 01122334455 - gennaio 2023 - 35 ospiti - € 144,00 - 5 soggetti esenti/che rifiutano di pagare IDS.
In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
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DICHIARAZIONE MODELLO 21
In seguito alla nota trasmessa dalla Corte dei Conti, tutti i gestori delle strutture, in qualità di agenti contabili, devono compilare e trasmettere al Comune il "Modello 21".
Ciascun conto giudiziale redatto secondo il previsto modello ministeriale n. 21 (agente contabile)
dovrà contenere per ogni annualità:
- l’esatta denominazione sociale della struttura ricettiva e il nominativo del titolare completo di codice fiscale e/o P.IVA;
- estremi di ricevuta di riscossione e relativo importo;
- estremi di versamento dell’imposta di soggiorno all’ente e relativo importo;
- il totale complessivo riversato nell’anno;
- indicazione della data di redazione del conto giudiziale
- apposizione di firma olografa in basso a destra nell’apposita casella dedicata di agente contabile firmatario.
Si ricorda che il conto giudiziale dovrà essere presentato anche qualora non ci siano stati ospiti.
In questo caso andrà redatto il modello ministeriale con un conto totale pari a zero.
La trasmissione deve avvenire alla PEC protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.
Approfondimenti
Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della sua classificazione.
Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura.
L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.".
In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare al Comune, esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione annuale con il dettaglio su base mensile:
- del numero degli ospiti che hanno pernottato nella struttura nel periodo di riferimento
- del numero degli ospiti esenti e la relativa causale
- dell'imposta dovuta e degli estremi dei versamenti effettuati
- ogni eventuale ulteriore informazione utile ai fini del computo dell’imposta.
Si segnala che:
- ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione
- in caso di struttura aperta, la dichiarazione deve essere presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.
Le dichiarazioni devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione, in formato elettronico, dai gestori delle strutture ricettive e messe a disposizione dell’Amministrazione comunale in caso di accertamenti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con Decreto ministeriale 29/04/2022 il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la compilazione e l'invio dell'imposta di soggiorno. La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13).
Per l'imposta di soggiorno relativa all'anno di imposta 2024, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2025.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
