Versare l'imposta di soggiorno (IDS)

Descrizione

Versare l'imposta di soggiorno

Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:

  • interventi in materia di turismo
  • interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.

In Comune di Pero …
Le tariffe

Le tariffe per il calcolo dell'imposta di soggiorno, deliberate in data 16/01/2017 con Deliberazione della Giunta comunale 16/01/2017, n. 5 e valide anche per l'anno 2023, sono le seguenti:

Struttura ricettivaTariffa
Alberghi 1*2,00 €
RTA 2**2,00 €
Alberghi 2** / RTA 3***2,00 €
Alberghi 3*** / RTA 4****2,50 €
Alberghi 4**** e 5*****3,50 €
Strutture non alberghiere   2,00 €
Strutture all'aperto1,00 €

 

L'imposta è dovuta per persona è per ogni pernottamento.

Riduzioni ed esenzioni

I casi di riduzioni ed esenzioni dal pagamento dell'imposta di soggiorno sono definiti dal Regolamento Comunale approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale 23/07/2014, n. 32.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  • • minori di 18 anni
  • • personale appartenente a Forze dell'ordine in servizio
  • • soggetti che assistono degenti (massimo due accompagnatori per soggetto)
  • • soggetti che proseguono cure presso strutture sanitarie e relativo accompagnatore (massimo due accompagnatori per soggetto)
  • • soggetti con invalidità al 100%
  • • soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da pubbliche autorità
  • • soggetto afferente la struttura ricettiva (gestore, familiare, dipendente, collaboratore).

Per l’applicazione dell’esenzione devi compilare e consegnare al gestore della struttura la specifica modulistica corredata dalla documentazione che dimostra il diritto all'esenzione. Per i minori di 18 anni è sufficiente presentare il documento di identità.

Sono inoltre previste le seguenti riduzioni dell'imposta:

  • • del 20% per ogni pernottamento successivo al quinto pernottamento in strutture alberghiere
  • • del 30% per ogni pernottamento successivo al 15° pernottamento
  • • del 20% in caso di eventi congressuali di particolari rilievo.
Quando si paga

I link ai documenti contenuti nello sportello telematico sono in corso di aggiornamento. 

La documentazione è comunque disponibile consultando:

**Albo pretorio comunale** - atti disponibili per la consultazione: i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e quelli dei dirigenti amministrativi sono disponibili per la consultazione e il download secondo i termini previsti dalla norma, indicando nelle sezioni specifiche i parametri di ricerca.

 

Con DCC 57/2022 è stata approvata la versione aggiornata del Regolamento per l'applicazione del IDS.

I gestori delle strutture ricettive provvedono a riversare al comune, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le somme riscosse per giorni di presenza e numero di soggetti passivi, al netto delle somme non dovute dai soggetti esenti e di quelle non versate dai soggetti inadempienti. 

Si invitano i gestori, in sede di riversamento dell'IDS, a inserire nella descrizione del bonifico, da effettuare utilizzando l'IBAN IT42Z0538733560000046026871 (intestato alla Tesoreria del Comune di Pero presso BPER Banca S.p.A., Via Sempione 80, Pero), i seguenti dati:

1) anagrafica struttura

2) mese di riferimento del versamento

3) numero ospiti relativi al mese di riferimento

4) importo della IDS versata

5) numero eventuale dei soggetti esenti/che rifiutano di pagare IDS

Esempio di compilazione della descrizione:

AnKore B&B C.Fisc./P.IVA 01122334455 - gennaio 2023 - 35 ospiti - € 144,00 - 5 soggetti esenti/che rifiutano di pagare IDS.

Per maggiori informazioni consulta la sezione pagamenti.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

In Comune di Pero …

Riferimenti: Linda Covino

email:tributi@comune.pero.mi.it

telefono: 0235371191

Approfondimenti

Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della sua classificazione.

Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura.

L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.". 

In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare al Comune, esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione annuale con il dettaglio su base mensile:

  • del numero degli ospiti che hanno pernottato nella struttura nel periodo di riferimento
  • del numero degli ospiti esenti e la relativa causale
  • dell'imposta dovuta e degli estremi dei versamenti effettuati
  • ogni eventuale ulteriore informazione utile ai fini del computo dell’imposta.

Si segnala che:

  • ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione
  • in caso di struttura aperta, la dichiarazione deve essere presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.

Le dichiarazioni devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione, in formato elettronico, dai gestori delle strutture ricettive e messe a disposizione dell’Amministrazione comunale in caso di accertamenti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con Decreto ministeriale 29/04/2022 il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la compilazione e l'invio dell'imposta di soggiorno. La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13).

Relativamente all'anno 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente a quella riguardante l'anno 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.