Versare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

Descrizione

Versare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è dovuta quando un soggetto occupa, anche abusivamente, un'area che appartiene al territorio di un'Amministrazione locale.

Il presupposto per l’applicazione della TOSAP è l’occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante il suolo:

  • appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o di altro ente
  • su aree private sulle quali si sia costituita una servitù di pubblico passaggio.

Attenzione: dal 1° gennaio 2021 con Legge 27/12/2019, n. 160 è stato istituito il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

In Comune di Pero …
Le tariffe

Anno d'imposta 2021

Relativamente all'anno d'imposta 2021, con Deliberazione della Giunta comunale 29/12/2020, n.146 è stato deliberato che si applicano le tariffe 2020 in attesa di chiarimenti normativi relativamente al canone unico. La definizione delle tariffe 2021 potrà comportare l'applicazione di rimborsi o conguagli.

Tariffe TOSAP 2021

Riduzioni ed esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

Art. 20:

  1. ∎ le occupazioni effettuate da stato, regione, provincia, comuni e loco consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, e da enti pubblici, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 91, art. 87, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca  scientifica, non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore
     
  2. ∎ le occupazioni effettuate dalle ONLUS purché inerenti le finalità previste nel proprio statuto:
    • iscritte all’anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), tenuta presso l’Agenzia delle Entrate;
    • cosiddette "Onlus di diritto" quali:
      • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 11/08/1991, n. 266) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel Decreto Ministeriale 25/5/1995.
      • le Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee (Legge 26/02/1987, n. 49)
      • le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 08/11/1991, n. 381)
      • i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali per le quali permangono i requisiti per il riconoscimento della condizione di ONLUS nelle categorie sopra esposte
         
  3. ∎ le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei pubblici servizi di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
     
  4. ∎ le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
     
  5. ∎ il commercio ambulante itinerante, per soste fino a sessanta minuti e le occupazioni determinate dalla sosta del veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
     
  6. ∎ le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa
     
  7. ∎ le occupazioni di aree cimiteriali
     
  8. ∎ gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap
     
  9. ∎ le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, sempre che nel rispetto del vigente regolamento di polizia urbana
     
  10. ∎ occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
     

Art. 14: le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Quando e come si paga

A seguito dell’emergenza Covid-19, per il pagamento della ICP sono previste per il 2020 dalla Deliberazione della Giunta comunale 21/07/2020, n. 61, le seguenti scadenze annuali:

  • in unica soluzione entro il 30/09/2020
  • oppure in due rate di pari importo con scadenza 30/09/2020 e 30/11/2020 per importi superiori a 300,00 €.

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso il modello F24.

I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono: 3931 per le occupazioni permanenti, 3932 per le occupazioni di natura temporanea.

Per il solo 2020, a seguito di quanto disposto dalle norme combinate relative all'emergenza Covid-19, i pubblici esercizi, come individuati dalla Legge 77/2020, sono esonerati dal pagamento della TOSAP permanente per il periodo maggio-ottobre 2020, mentre gli esercenti esercitanti l'attività di vendita presso i mercati cittadini - TOSAP Periodica (posteggio annuale) - sono esentati dal pagamento per i mesi di marzo - aprile 2020, corrispondenti a n. 8 giorni di presenza.

A partire dal 23/05/2014 sono in vendita i tagliandi per il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) e per la tassa rifiuti (TARI) dovute dai venditori ambulanti cosiddetti “spuntisti”.

I tagliandi sono venduti con taglio di 50,00 € o 25,00 € per la TOSAP e con taglio di 20,00 € per la TARI.

Il pagamento dei tagliandi presso Punto Pero e/o Punto Cerchiate può essere effettuato esclusivamente a mezzo bancomat.

Si ricorda infine che il possesso del tagliando è condizione essenziale per poter occupare gli spazi presso il mercato da parte degli “spuntisti”.

 Ravvedimento operoso

Dal primo gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove norme sul ravvedimento operoso.

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 che ha modificato il Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Per potersi avvalere di questa procedura, occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo il pagamento di:

  • ∎ imposta dovuta
  • ∎ interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • ∎ sanzione in misura ridotta.
     

La sanzione viene calcolata in base alla tabella allegata

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Riferimenti: Francesca Brignole

email:tosap_icp_affissioni@comune.pero.mi.it

telefono: 0235371141-91