Descrizione
TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
In Comune di Pero …
Gestore del servizio
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed il servizio di spazzamento e lavaggio strade per il comune di Pero sono affidati alla società AMSA spa con sede in via Olgettina, n. 25, 20132 Milano (MI).
Con riferimento ai servizi, per richiesta di informazioni, segnalazione di disservizi e invio reclami da parte degli utenti, è possibile compilare apposito modulo.
In alternativa è possibile inviare email a servizioclientiamsa.it o contattare il numero verde 800332299.
Al link - sito web di Arera è possibile trovare eventuali comunicazioni agli utenti relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale.
Le tariffe e i coefficienti
Le tariffe sono differenziate per le utenze domestiche e non domestiche. La tariffa è composta da una parte fissa (calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie) e una parte variabile (calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva per le categorie indicate nella tabella dell’allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158).
I link ai documenti contenuti nello sportello telematico sono in corso di aggiornamento.
In **Amministrazione Trasparente** - gli atti sono disponibili per la consultazione: i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e quelli dei dirigenti amministrativi sono consultabili o scaricabili, secondo i termini previsti dalla norma, indicando nelle sezioni specifiche i parametri di ricerca.
Con DCC (delibera di Consiglio Comunale) n. 14/2024 sono state approvate le Tariffe per l'anno 2024.
TARIFFE UND - utenze non domestiche
TARIFFE UD - utenze domestiche
Con DCC n. 16/2024 è stato approvato il Regolamento TARI.
Con DCC n. 5/2024 è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate.
Il pagamento avviene solo attraverso F24, a costo zero per il contribuente.
A mero titolo esemplificativo, sono di seguito indicate le modalità di calcolo, le tariffe TARI sono articolate in fasce di utenza domestica e non domestica così composte:
- ∎ per l’utenza domestica le tariffe si suddividono in una parte fissa, riferita ai metri quadrati dell’immobile, ed in una parte variabile riferita al numero di componenti del nucleo familiare.
Pertanto il calcolo della tassa può essere così sintetizzato:
Tari utenza domestica= (tariffa fissa x m²) + tariffa variabile
- ∎ per l’utenza non domestica le tariffe si suddividono in una parte fissa che tiene conto della superficie dell’immobile ed in una parte variabile che tiene conto della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata. Pertanto il calcolo della tassa può essere così sintetizzato:
Tari utenza non domestica = (tariffa fissa + tariffa variabile) x m²
Errori, variazioni, rimborsi
Ove il contribuente volesse segnalare errori nella determinazione degli importi addebitati, e errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, può inviare una comunicazione a amsa@comune.pero.mi.it.
Quando si paga?
Gli importi dovuti ai fini TARI per l’anno 2024 saranno riscossi in 2 rate consecutive, alle seguenti scadenze:
- entro il 31/7/2024: in rata unica o prima rata per una percentuale pari al 50% della tariffa annuale salvo che la stessa non sia inferiore ad € 40,00;
- entro il 30/9/2024 in seconda rata;.
Ravvedimento operoso
Dal primo gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove norme sul ravvedimento operoso.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 che ha modificato il Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Per potersi avvalere di questa procedura, occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo il pagamento di:
- ∎ imposta dovuta
- ∎ interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- ∎ sanzione in misura ridotta.
La sanzione viene calcolata in base alla tabella allegata
Quando si presenta la dichiarazione TARI?
La dichiarazione TARI, va presentata nei termini previsti dal Regolamento TARI.
Modalità di invio dei documenti di riscossione
E' possibile per i contribuenti, solo per le utenze non domestiche, richiedere invio dei documenti di riscossione con notifica presso il domicilio elettronico individuato dagli indirizzi presenti in INI-PEC.
Approfondimenti
Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):
- locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
- aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).
Sono invece escluse:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
- le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.
Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.
L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.
Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie:
- utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
- utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).
A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:
- la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
- la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
Calcolare la TARI per una utenza domestica
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo.
Calcolare la TARI per una utenza non domestica
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).
La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.